In vista delle prossime elezioni regionali della Calabria in programma il 5 e 6 ottobre, numerosi docenti e personale ATA coinvolti nelle operazioni di voto si interrogano sulle modalità di richiesta dei permessi elettorali.
Tra questi, una docente candidata come rappresentante di lista ha chiesto chiarimenti sulle tipologie di permesso a cui ha diritto e sulle procedure da seguire per formalizzare la domanda.
Normativa vigente sui permessi elettorali per il personale scolastico
Secondo l’articolo 15, comma 7, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Scuola 2006/2009, i dipendenti della scuola possono usufruire di permessi retribuiti in presenza di specifiche condizioni previste dalla legge. In particolare, il riferimento fondamentale per i permessi legati all’attività elettorale è il DPR n. 361 del 30 marzo 1957, che riconosce il diritto di docenti e personale ATA a fruire di permessi elettorali quando si impegnano nei seggi, anche in qualità di rappresentanti di lista. L’articolo 119 del medesimo decreto stabilisce che l’attività svolta presso i seggi elettorali è equiparata, a tutti gli effetti, all’attività lavorativa.
Pertanto, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni di voto, anche se i turni scolastici fossero programmati in orari diversi rispetto all’impegno elettorale. Ulteriori disposizioni sono dettate dall’articolo 119 del Testo Unico n. 361/1957, modificato dalla legge n. 53/1990, e dall’articolo 1 della Legge 29 gennaio 1992, n. 69, che confermano il diritto all’assenza retribuita durante tutte le fasi delle operazioni di voto e scrutinio. Tale assenza viene considerata come attività lavorativa e garantita per l’intera durata delle giornate di costituzione dei seggi.

I membri dei seggi elettorali e i rappresentanti di lista hanno diritto anche al recupero compensativo delle giornate non lavorative durante le quali sono impegnati nei seggi. Tuttavia, non è riconosciuto il recupero delle giornate di riposo settimanale già godute. Ad esempio, qualora la scuola sia chiusa nel giorno di sabato, questa giornata è considerata non lavorativa e può pertanto dar luogo a un riposo compensativo. La normativa che disciplina il riposo compensativo è l’articolo 35 del DPR n. 3 del 9 febbraio 1957, fondamentale per il riconoscimento dei diritti di chi partecipa alle operazioni elettorali.
Nella maggior parte delle istituzioni scolastiche italiane, la domanda di permesso elettorale da parte di docenti e personale ATA si effettua tramite il Registro Elettronico. All’interno della sezione “Richieste e Comunicazioni”, l’interessato deve presentare la richiesta di assenza per i giorni in cui è previsto l’impegno presso i seggi, allegando il modulo ufficiale di richiesta. Al termine del periodo di assenza, il personale scolastico è tenuto a consegnare all’istituto un’attestazione che certifichi l’effettivo svolgimento delle funzioni elettorali.
Il rispetto di questa procedura è essenziale per il riconoscimento della retribuzione e dell’assenza giustificata. L’attenzione alle normative vigenti e alle modalità di presentazione delle richieste è indispensabile per garantire la tutela dei diritti di docenti e personale ATA coinvolti nelle prossime elezioni regionali della Calabria.