Nonostante la normativa vigente prediliga metodi di pagamento tracciabili, esistono specifiche eccezioni che permettono di detrarre anche le spese sanitarie saldate in contanti, purché rispettino determinate condizioni.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la detraibilità delle spese sanitarie è disciplinata dall’articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.). La legge prevede una detrazione fiscale del 19% per la parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro. In parole semplici, il contribuente può sottrarre dall’Irpef il 19% dell’importo eccedente questa soglia.
Dal 1° gennaio 2020, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 160 del 2019, la detrazione del 19% è condizionata al pagamento tramite sistemi tracciabili, come carte di debito, credito o prepagate, bonifici bancari o postali, assegni bancari e circolari. Questo requisito generale è stato introdotto per contrastare l’evasione fiscale e garantire maggiore trasparenza nelle spese deducibili.
Tuttavia, il legislatore ha previsto una significativa eccezione per il pagamento in contanti, che rimane ammesso senza pregiudicare il diritto alla detrazione se si tratta di:
- acquisto di medicinali e dispositivi medici;
- pagamento di prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), sia in regime convenzionato che privato.
Va precisato che l’elenco delle strutture private accreditate è consultabile e aggiornato annualmente sui siti ufficiali delle Regioni, consentendo al contribuente di verificare la legittimità delle prestazioni sanitarie detraibili anche se pagate in contanti.
Come funziona la detrazione nel modello 730 precompilato
L’Agenzia delle Entrate facilita il contribuente inserendo automaticamente nel modello 730 precompilato le spese sanitarie detraibili al 19%, grazie ai dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Gli operatori sanitari sono obbligati a comunicare al STS tutti i dati relativi a prestazioni mediche, visite specialistiche e acquisti di farmaci. Questi dati vengono poi trasmessi all’Agenzia, che li utilizza per popolare la dichiarazione dei redditi.
Il contribuente ha comunque la possibilità di verificare, integrare o modificare gli importi prima di inviare definitivamente il modello 730. Questo sistema automatico semplifica notevolmente la compilazione e riduce il rischio di errori o omissioni.

Nonostante il pagamento possa essere tracciato o effettuato in contanti (nelle eccezioni previste), è fondamentale conservare i giustificativi delle spese sanitarie per tutta la durata in cui l’Amministrazione finanziaria può effettuare controlli e accertamenti.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che i documenti validi per dimostrare il sostenimento della spesa sono:
- fatture;
- ricevute fiscali;
- scontrini fiscali parlanti (contenenti cioè descrizione dettagliata della prestazione).
Il semplice pagamento tramite metodo tracciabile non è sufficiente a garantire la detrazione; è indispensabile che il documento fiscale attesti chiaramente la natura della spesa, l’importo e l’intestatario corretto. In assenza di tali documenti, il contribuente rischia di perdere il diritto alla detrazione, anche se la spesa risulta nel modello 730 precompilato o è stata pagata con carta.
Cosa resta escluso dalla detrazione in caso di pagamento in contanti
Rientrano invece fuori dall’agevolazione fiscale tutte quelle spese sanitarie pagate in contanti che non riguardano medicinali, dispositivi medici o prestazioni erogate da strutture pubbliche o private accreditate. Ad esempio, gli esami diagnostici effettuati in centri privati non convenzionati o interventi estetici, se saldati in contanti, non consentono di usufruire della detrazione.
Questa distinzione è fondamentale per evitare errori nell’inserimento delle spese nel modello 730 e per non incorrere in contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.