Il contenuto del verbale di invalidità rilasciato dalle commissioni mediche spesso genera dubbi e difficoltà interpretative. Vediamo quali informazioni devono essere contenute nel verbale e come leggere correttamente le diciture più comuni, alla luce delle ultime novità normative e procedurali.
Il percorso si avvia con la visita dal medico curante, che redige il certificato medico introduttivo e lo trasmette telematicamente alla piattaforma INPS. Successivamente, il cittadino, con la ricevuta di trasmissione, si rivolge a un Patronato, che inoltra la domanda all’INPS per conto dell’interessato.
Dopo l’inoltro, si attende la convocazione presso la Commissione medica invalidi civili ASL/INPS, che effettua la visita e rilascia un verbale medico. Questo documento è cruciale: contiene l’elenco delle patologie accertate, il grado percentuale di invalidità riconosciuto e l’indicazione delle eventuali prestazioni economiche o agevolazioni concesse.
Tuttavia, il linguaggio tecnico utilizzato nei verbali può risultare ostico, inducendo molti cittadini a rivolgersi nuovamente ai Patronati o a esperti per una “traduzione” del contenuto.
Cosa deve essere indicato nel verbale di invalidità civile e come interpretarlo
Spesso nei verbali si trovano diciture standard come:
– “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98)”
– “Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (ai sensi dell’art. 381 del DPR 495/1992)”
Queste frasi indicano un riconoscimento di invalidità grave al 100%, ma non garantiscono automaticamente il diritto all’indennità di accompagnamento. Tale indennità è una prestazione economica che prescinde dal reddito e viene concessa solo se nel verbale è esplicitamente riportato il riferimento normativo alla legge 18/1980 (articolo 1) o alla legge 508/1988.
È importante distinguere tra:
– pensioni di inabilità o invalidità civile, che sono collegate a limiti reddituali, e
– indennità di accompagnamento, che non subisce limiti di reddito e può essere cumulata con altre prestazioni.
Un invalido grave al 100%, pur riconosciuto come tale, potrebbe non avere diritto a un’indennità economica ma può comunque usufruire di agevolazioni quali:
– esenzione dal ticket sanitario;
– agevolazioni sul trasporto pubblico;
– rilascio del contrassegno per disabili in caso di ridotta capacità di deambulazione.
Invece, quando il verbale riporta la dicitura “Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104”, si riconosce il bisogno di assistenza continuativa, con diritti a permessi lavorativi per i caregiver e, qualora sussistano gravi limitazioni, all’accesso all’indennità di accompagnamento.

Un importante aggiornamento riguarda la possibilità di presentare le domande di invalidità civile, riconoscimento handicap ai sensi della Legge 104, cecità e sordità senza necessariamente sottoporsi a visita in presenza. Dal gennaio 2024, infatti, il servizio di invio della documentazione sanitaria online è stato esteso anche alle Commissioni Mediche delle ASL, oltre a quelle INPS.
Questo sistema permette di:
– caricare telematicamente la documentazione medica;
– effettuare la valutazione anche solo sugli atti, quando la documentazione è ritenuta esaustiva;
– ridurre tempi di attesa e numero di visite in presenza, sia per le prime istanze sia per gli aggravamenti.
La procedura digitale è accessibile tramite il portale INPS, con autenticazione tramite SPID, CNS o CIE, e può essere utilizzata anche da medici certificatori, Patronati e associazioni rappresentative delle persone con disabilità (come ANMIC, ENS, UIC e ANFFAS).
Nel caso in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, la commissione può comunque convocare il cittadino per una visita diretta.
Come accedere e allegare la documentazione sanitaria online
Dal giugno 2022 è possibile caricare i documenti in formato PDF (massimo 2 MB per file) direttamente sul sito INPS, seguendo una procedura guidata. Il servizio è attivo fino alla definizione del verbale sanitario e consente di aggiornare o integrare la documentazione anche dopo l’invio della domanda.
Inoltre, per i minori è previsto un iter specifico: il genitore dichiarante deve inserire anche i dati dell’altro genitore e ottenere il relativo consenso, specialmente in caso di riscossione in contanti presso sportello.
Questa modalità digitale rappresenta un passo avanti verso una gestione più efficiente e tempestiva delle pratiche, alleggerendo la necessità di visite in presenza e velocizzando i tempi di risposta.