La recente Guida alle agevolazioni per la dichiarazione 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti fondamentali su diverse tipologie di incentivi, con aggiornamenti significativi soprattutto in ambito edilizio e immobiliare.
Tra le novità più rilevanti, spicca la reintroduzione della remissione in bonis per il sismabonus. Questa procedura consente di sanare la mancata presentazione di asseverazioni o comunicazioni entro i termini previsti, offrendo una seconda possibilità per accedere all’agevolazione. È importante sottolineare però che questa opzione non si applica più al superbonus, che resta vincolato a scadenze più stringenti.
Un altro elemento di rilievo riguarda l’acquisto di immobili tramite contratto di appalto, particolarmente importante per chi punta a beneficiare delle agevolazioni fiscali sulla prima casa. L’Agenzia chiarisce che il diritto ai bonus scatta solo al momento della consegna del bene realizzato e non con la stipula del contratto, momento in cui devono essere dimostrati i requisiti richiesti. Questo dettaglio è essenziale per evitare contestazioni e per pianificare correttamente gli investimenti.
Detrazioni energetiche: novità su pannelli solari e interventi di riqualificazione
Il tema dell’efficienza energetica riceve importanti precisazioni. La detrazione del 65% per i pannelli solari è riservata ai condomini, mentre i privati possono beneficiare di una detrazione ridotta al 50%. Questa differenziazione è cruciale per il calcolo corretto della detrazione e per la pianificazione degli interventi.
La detrazione del 65% è inoltre strettamente collegata a interventi di riqualificazione energetica più ampi, come l’installazione di caldaie a condensazione o pompe di calore, e non si applica automaticamente ai soli pannelli fotovoltaici per uso privato. Tale distinzione può influire notevolmente sulla scelta delle soluzioni energetiche da adottare e sulle relative agevolazioni fiscali.
Per quanto riguarda la prima casa per i giovani under 36, la guida ribadisce che i benefici fiscali non si estendono ai contratti preliminari di compravendita, con l’eccezione della proroga contenuta nel decreto milleproroghe. Quest’ultima consente l’applicazione delle agevolazioni ai preliminari sottoscritti e registrati entro il 31 dicembre 2023, purché l’atto definitivo venga stipulato entro il 31 dicembre 2024. Inoltre, il requisito dell’ISEE non superiore a 40.000 euro annui, da attestare alla data di stipula, rappresenta un vincolo stringente che molti devono tenere in considerazione.

Particolare attenzione viene dedicata al credito d’imposta per chi acquista una nuova prima casa entro un anno dalla vendita di un’altra. La novità più importante è la conferma che il beneficio si applica anche se il nuovo acquisto avviene prima della vendita del vecchio immobile, a condizione che la vendita venga effettuata entro un anno. Questa flessibilità agevola chi deve pianificare operazioni immobiliari complesse.
L’Agenzia ha aggiornato anche le regole per l’Ecobonus, confermando la detrazione del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Tuttavia, per alcune tipologie di interventi come finestre, schermature solari, caldaie a biomassa o a condensazione di classe A senza sistemi evoluti, la detrazione si riduce al 50%. Una precisazione chiave riguarda gli interventi di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione: la detrazione è applicabile solo sulle spese relative alla parte esistente dell’immobile, escludendo la nuova costruzione derivante dall’ampliamento, a meno che non rientri nelle definizioni più ampie di ristrutturazione edilizia post 17 luglio 2020 che includono incrementi volumetrici.
Infine, un capitolo delicato riguarda i canoni di locazione non percepiti. Il Fisco ha stabilito che è possibile detassare i canoni dal 1° gennaio 2020 solo se la mancata percezione è comprovata da un’intimazione di sfratto per morosità o da un’ingiunzione di pagamento. Il credito d’imposta può essere recuperato dopo la conclusione del procedimento giurisdizionale. Importante sottolineare che questa agevolazione è limitata agli immobili appartenenti alla categoria catastale “A” (esclusi gli A10). Ciò significa che per gli immobili a uso non abitativo come uffici o negozi, i proprietari devono sempre dichiarare i canoni, indipendentemente dal loro effettivo incasso. Questo aspetto è spesso fonte di errori e richiede particolare attenzione da parte dei contribuenti.