Con l’inizio dell’anno scolastico, le scuole italiane stanno procedendo con le convocazioni del personale ATA per coprire i posti vacanti dopo le immissioni in ruolo.
Le supplenze vengono assegnate seguendo un preciso ordine di priorità basato sulle graduatorie: prima, seconda e terza fascia. Quando le graduatorie di prima e seconda fascia risultano esaurite, si ricorre a quelle di istituto.
Le modalità di assegnazione delle supplenze per il personale ATA
L’assegnazione degli incarichi per il personale ATA avviene nel rispetto del decreto ministeriale n. 430 del 2000, che disciplina le modalità di attribuzione delle supplenze. Le scuole chiamano il personale in base all’ordine delle graduatorie, privilegiando prima la prima fascia, poi la seconda e infine la terza fascia o graduatorie di istituto. Questo meccanismo garantisce una gestione trasparente e ordinata delle supplenze.
La rinuncia a una supplenza ha conseguenze diverse a seconda della fascia di appartenenza del personale:
Prima e seconda fascia
Nel caso in cui un supplente ATA inserito nella prima o seconda fascia rifiuti una proposta di incarico o non si presenti al servizio, la sanzione prevista è l’esclusione dalle supplenze per tutto l’anno scolastico in corso tramite le stesse graduatorie. Ciò significa che l’interessato non potrà essere convocato nuovamente da graduatorie di prima e seconda fascia fino alla fine dell’anno scolastico.
Questo provvedimento si basa sull’articolo 7 del decreto ministeriale 430/2000, che fa riferimento all’esclusione per l’anno successivo, ma nella prassi viene applicata all’anno scolastico corrente, considerato che le graduatorie di prima fascia vengono aggiornate annualmente. Tuttavia, è importante sottolineare che chi rinuncia a una supplenza in prima o seconda fascia può ancora essere convocato dalle graduatorie di istituto, cioè dalla terza fascia, senza subire penalizzazioni.
Terza fascia
Il personale ATA inserito nella terza fascia gode di una particolare tutela: la rinuncia a un incarico, proroga o conferma non comporta alcuna sanzione né esclusione dalle graduatorie. Questo permette una maggiore flessibilità per chi si trova in questa posizione, senza rischiare penalizzazioni nell’anno scolastico in corso.
Per tutte le fasce esiste una condizione che consente di rinunciare a un incarico senza incorrere in alcuna esclusione. Se il rapporto di lavoro non viene perfezionato o si interrompe prematuramente per motivi documentabili e ritenuti validi, il supplente può evitare la sanzione.
In questi casi è fondamentale presentare una comunicazione formale accompagnata da documentazione a supporto che giustifichi la rinuncia, al fine di evitare qualsiasi tipo di penalizzazione. Le scuole, una volta ricevuta la documentazione, possono prendere in considerazione la rinuncia come motivata e quindi non applicare l’esclusione dalle graduatorie.