L’infortunio di un alunno durante l’attività scolastica rappresenta una delle preoccupazioni più sentite dalle famiglie. Oltre allo shock emotivo, sorge immediata la questione legale: chi è tenuto a risarcire i danni?
La normativa italiana stabilisce chiaramente una presunzione di responsabilità a carico dell’istituto scolastico e del personale docente, ma la strada per ottenere un risarcimento adeguato richiede una conoscenza approfondita del quadro giuridico e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.
La Presunzione di Responsabilità della Scuola in Caso di Infortunio
Quando un alunno subisce un infortunio durante l’orario scolastico, sia all’interno dell’edificio scolastico che nelle pertinenze come cortili o palestre, la legge presume la responsabilità dell’istituto e degli insegnanti. Tale presunzione si basa sull’obbligo di vigilanza e protezione che la scuola assume nel momento in cui lo studente le viene affidato. Non si tratta di una responsabilità oggettiva e automatica, ma di una forma aggravata che impone all’istituto un onere probatorio molto stringente per poter liberarsi da richieste risarcitorie. La responsabilità scolastica si declina su due fronti, a seconda della natura del danno:
- Danno autoprocurato dall’alunno (art. 1218 c.c.): in questo caso la responsabilità ha natura contrattuale. Il rapporto tra scuola e famiglia, sancito dall’iscrizione e dall’ammissione, impone all’istituto non solo l’obbligo di istruzione ed educazione ma anche quello fondamentale di tutelare l’incolumità dello studente. Se un alunno si fa male, ad esempio a causa di pavimenti scivolosi o attrezzature difettose, la scuola viene considerata inadempiente.
- Danno causato da un altro studente (art. 2048 c.c.): qui la responsabilità ricade sulla scuola in termini di responsabilità extracontrattuale aggravata. La norma prevede una presunzione di “colpa nella vigilanza”: se un alunno causa un danno a un altro, si presume che la sorveglianza non sia stata adeguata.
Per ottenere il risarcimento, ai genitori basta dimostrare che l’infortunio è avvenuto durante l’orario di frequenza e che sussiste un nesso causale tra l’evento e il danno. Invece, l’istituto deve fornire la prova liberatoria, dimostrando che l’infortunio è stato causato da un “caso fortuito”, cioè un evento imprevedibile, improvviso e inevitabile. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9337 del 9 maggio 2016, ha confermato che solo eventi del tutto imprevedibili e incontrollabili possono escludere la responsabilità della scuola. La giurisprudenza sottolinea che la vivacità e le dinamiche dei minori sono prevedibili e che la vigilanza deve essere adeguata a questa realtà.

Una sentenza particolarmente recente del Tribunale di Napoli (n. 4012/2025 del 23 aprile 2025) ha ribadito questi principi, condannando un istituto per omessa vigilanza e sottolineando come spetti all’amministrazione scolastica dimostrare che l’evento sia derivato da cause non imputabili alla sua responsabilità. Nel caso specifico, tale prova non è stata fornita, confermando la responsabilità dell’istituto. In presenza di un infortunio, il percorso da seguire è preciso e necessita di attenzione:
- Assistenza medica immediata: la priorità è la salute del minore, con il ricorso al pronto soccorso o al medico di fiducia per le cure necessarie e per ottenere certificazioni mediche dettagliate sulle lesioni e la loro origine.
- Comunicazione scritta alla scuola: è fondamentale informare tempestivamente e per iscritto la dirigenza scolastica, indicando la dinamica dell’incidente come riferita dall’alunno o da eventuali testimoni.
- Conservazione della documentazione: occorre raccogliere e custodire con cura tutti i documenti medici (certificati, referti, fatture) e le comunicazioni con l’istituto.
- Consulenza legale specializzata: rivolgersi a un avvocato esperto in responsabilità civile scolastica per valutare le possibilità di risarcimento e per gestire la richiesta formale al Ministero dell’Istruzione, oltre a verificare la copertura assicurativa dell’istituto, spesso insufficiente a risarcire integralmente il danno.
L’infortunio a scuola non è una fatalità senza rimedio: la legge tutela il minore e impone alla scuola un dovere stringente di vigilanza e protezione. Sapere come muoversi e quali strumenti attivare è essenziale per garantire un giusto ristoro e la tutela dei diritti degli studenti.